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Introduzione

 

Questo sito ha lo scopo di contribuire alla ricerca della verità riguardo alle vicende del Gruppo Tecnosistemi e del suo azionista di maggioranza e Presidente Dott. Mario Mutti.

 

Il Gruppo Tecnosistemi nasce nel 2000 dopo l'acquisto di Italtel Sistemi Spa, e mediante espansione in Italia e all'Estero passa in tre anni da 150MnEuro a oltre 400MnEuro di fatturato, con circa 3.000 dipendenti in oltre 11 Paesi e 60 società, tutte operanti in settori di alta tecnologia.


Nel 2002 il Gruppo prepara la sua quotazione in Borsa attraverso un'operazione di reverse merger dopo la positiva conclusione di un'OPA tesa all'acquisto della società Freedomland (poi NTS).
Nel settembre 2003,  a seguito di una serie di incredibili vicissitudini tra azionisti, il Gruppo viene ammesso alla procedura di Amministrazione Straordinaria (Prodi Bis Grandi Imprese), e viene dichiarata la sua insolvenza (mai fallimento).


Nel maggio 2007 inizia il processo a carico del Presidente Dott. Mario Mutti, oltre che di altri Amministratori, accusato di dissipazione, distrazione, operazioni che avrebbero portato all' insolvenza, ed altro.

In sede civile il dott. Mutti viene assolto con Sentenza del Luglio 2007 , perchè il fatto non sussiste( vedere art. di stampa)


Il 9 novembre viene emesso il Dispositivo di Sentenza di I Grado, che assolve il Dott. Mutti perchè il fatto non sussiste su molte delle accuse e lo condanna per operazioni che attengono soprattutto ad alcune controllate del Gruppo.(vedere nota avv. Dedoni)

 

Questo sito raccoglie un po' di informazioni per chi desidera saperne di più su quanto è successo, seguendo i contenuti di vari articoli di Stampa, riportati nella pagina Fatti ed Eventi puntuali, insieme a pareri legali e non.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutti assolto in sede civile

Mutti assolto in sede civile - www.mariomutti.com

 

 

Il caso Tecnosistemi e la condanna del Dott. Mutti: assoluzioni e condanna

 

 

 

 

Un’attenta riflessione sul dispositivo della sentenza recentemente pronunziata dal tribunale di Milano sul c.d. caso Tecnosistemi consente di svolgere talune brevi considerazioni tecniche sul percorso che ha portato i giudici alla pronuncia.

 

Il dott. Mario Mutti è stato difatti assolto da tutte le ipotesi di bancarotta documentale di Tecnosistemi e società del gruppo ed è stato anche assolto dall’accusa di aver determinato l’insolvenza di Tecnosistemi Group spa, anche con riferimento a tutte le contestazioni relative all’attività estera del gruppo di società.

 

 

 

La condanna attiene:

 

1)all’ipotesi di dissipazione per l’acquisto da parte di Tecnosistemi di “Sistemi di Energia” e “Service”, due aziende certamente assai ridotte rispetto alla realtà complessiva di un gruppo giunto in quell’epoca a fatturare circa 400 milioni di euro ed ad avere oltre 3.000 dipendenti in tutto il mondo, con un trand di sviluppo di almeno il 40% per anno;

 

2)alle ipotesi di distrazione per la cessione di complessi aziendali effettuata da Tecnosistemi negli anni 2000-2002 in favore delle società integralmente controllate: TFM, TSS, TFS, ICT.

 

 

 

La norma in concreto applicata attiene certamente ad un vecchio modo di intendere il reato di bancarotta, senza alcuna considerazione degli effetti della condotta sulla causazione dell’insolvenza, che difatti anche per i giudici milanesi evidentemente non dipende dal dott. Mutti.

 

Bisogna a questo proposito considerare che impropriamente si è parlato in questo caso di fallimento. Infatti è stata semplicemente dichiarata l’insolvenza delle società del gruppo, che è stato ammesso alla c.d. amministrazione straordinaria proprio in presenza di accertate possibilità di recupero: l’insolvenza consiste quindi in una situazione di crisi dalla quale è possibile sollevarsi, il fallimento invece rappresenta una situazione assolutamente irreversibile, sia giuridicamente che economicamente.

 

 

 

L’ipotesi ritenuta dalla sentenza (art. 223, 1 comma L.F. in relazione all’art. 216 della stessa legge) attiene a semplici ipotesi di “distacco” o di “dissolvimento-dispersione” patrimoniale, delle quali la prima riguarda Tecnosistemi Group spa, e cioè la capogruppo, e la seconda le società controllate.

 

 

 

La ratio dell’incriminazione consiste nel pericolo di pregiudizio (o nella presunzione di pericolo) per le ragioni dei creditori in presenza di dolo generico, cioè di coscienza e volontà di compiere ex ante (cioè al momento dei fatti) atti che pongono in pericolo le ragioni dei creditori.

 

Per tale natura il reato può essere commesso esclusivamente da chi assuma la qualità di amministratore, direttore generale o liquidatore delle varie società. Ciò che ha indotto la dottrina ad includere la bancarotta tra i reati propri.

 

 

 

Ciò detto balza agli occhi, al di là della apparente condanna, la reale portata della condotta addebitata al dott. Mutti e risulta possibile svolgere allo stato le seguenti brevi considerazioni:

 

a)il dott. Mutti, cui non è possibile addebitare l’insolvenza (e non il fallimento) del gruppo, è stato esclusivamente amministratore della Tecnosistemi Group spa, ciò che lo pone completamente al di fuori dal perimetro dei destinatari della norma penale per gli eventuali casi di dissipazione delle società controllate;

 

b)il dott. Mutti nei casi di cui sopra ha preso posizione dal lato esattamente opposto del rapporto contrattuale, avendo egli amministrato la società conferente, Tecnosistemi Group spa;

 

c)la dissipazione patrimoniale delle controllate è comunque negata dalla perdurante responsabilità della capogruppo ex art. 2497 c.c. e dall’interesse compensativo ex art. 2364, comma 3 c.c.: si è semplicemente trattato di una allocazione di un ramo di azienda all’interno delle controllate per sottoscrivere aumenti di capitale volta per volta deliberati al loro interno da parte dei vari Consigli di amministrazione. In quest’ottica la corrispettività che sussiste tra il conferimento e l’acquisto del capitale sociale delle controllate nega oggettivamente e soggettivamente il reato. Si tratta innegabilmente di operazioni intercompany, che per loro essenza non determinano un maggior pericolo di danno, poiché debitore è sempre il medesimo patrimonio sostanziale;

 

d)gli acquisti aziendali di Sistemi di Energia (Carini 140 persone) e di Service – 37 persone- sono avvenuti in epoca di maggiore espansione del gruppo di società, senza quindi una previsione dissipatoria o distrattiva. Gli acquisti sono avvenuti per cifre assai ridotte, in situazione di grande e documentato sviluppo potenziale, si tratta di semplici modalità esecutive del più grande acquisto di Italtel Sistemi spa, compiuto da una cordata di investitori guidata dal dott. Mutti nell’anno 1999, per il cui affare il dott. Mutti è stato assolto con formula più che liberatoria.

 

 

 

Le resistenze che in Italia si sono registrate per adeguare anche nell’interpretazione, il diritto interno alla nuova realtà economica della holding passano anche attraverso pronunce, come quella in parola, che considera le società come entità giuridicamente autonome, svincolate dal contesto economico del gruppo di società. Ciò che ancora ai tempi attuali, anche a seguito delle riforme del diritto societario e fallimentare, irrobustice una certa resistenza ad interpretare il diritto in chiave moderna, maggiormente orientata verso la comprensione di realtà economiche sovranazionali, come è il caso di Tecnosistemi.

 

 

 

La giustizia è pur sempre umana ed è buona norma quella di attendere la motivazione prima di esprimere giudizi. Diversamente le sentenze non sarebbero mai riformabili in appello o in cassazione, così come invece lo sono per definizione.

 

Tuttavia mai come in questo caso mi pare di poter esprimere la sensazione (o forse anche qualcosa di più concreto) che nell’appello il dott. Mario Alfonso Mutti avrà molte frecce al suo arco.

 

 

 

24 novembre 2009

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro Dedoni, avvocato

Cagliari - Milano   tel: 070 307203

tel.mob.: +39 3930786579

 

 

 

 

Altri commenti sul DISPOSITIVO di SENTENZADEL 09 NOVEMBRE 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo proposito vale citare una famosa frase di Hegel, che definisce un aspetto fondante del marxismo/leninismo: l’ideologia deve vincere su tutto, se la realtà non è in linea con questa, è un problema della realtà.

 

In tal senso, come noto, si è tentato di agire fortemente, nel secolo scorso, per comprimere la realtà umana sulla base di una ideologia che ha provocato sciagure in molte parti del mondo.

 

Ancora oggi, purtroppo qualcuno pensa che per il bene del popolo Hegel aveva ragione.

 

In un processo la precostituzione di una tesi da parte dell’accusa e l’interpretazione strumentale dei fatti avvenuti a conforto della propria tesi, porta necessariamente a conclusioni preoccupanti e inaccettabili, tanto quanto lo è il proclama di Hegel: il metodo logico di raccogliere di un dibattimento solo ciò che serva al proprio pregiudizio costituisce la negazione del concetto stesso di “processo”, che evoca una serie di atti volti a far rivivere davanti al giudice una determinata realtà storica nella sua complessità.

 

Nel processo quindi il pregiudizio ed il pensiero sono totalmente fuori luogo.

 

I grandi giuristi da sempre hanno insegnato che i fatti determinano necessariamente il percorso del giudice per arrivare, insieme al diritto, alla formazione di un giudizio. E’ dai fatti che bisogna lasciarsi guidare e non il contrario.

 

Nel processo vale quindi la regola diametralmente opposta a quella enunciata da Hegel: se la realtà è diversa dalla ideologia, cioè da una tesi precostituita, non è un problema della realtà, ma è un problema della tesi!.

 

E’ invece accaduto che di là dei contribuiti chiarificatori del dibattimento su tutti i fatti di causa e sulle implicazioni giuridiche che derivano dalla corretta e più diffusa interpretazione del diritto penale fallimentare, si è voluto parzialmente valorizzare l’aberrante percorso tracciato caparbiamente dall’accusa fin dall’indagine in ordine a fatti chiariti nell’indagine stessa o nella causa, riproponendo le considerazioni e conclusioni dei consulenti di fronte ad ogni evidenza ed evenienza.

 

A nulla quindi è valsa la critica all’accusa, basata su una abbondante documentazione; ed a nulla è valsa la altrettanto documentata constatazione della circolarità nella formazione del lavoro dei consulenti (che hanno stratificato consulenza su consulenza, in definitiva reiterando acriticamente i medesimi errori di impostazione e di metodo, che difatti si leggono negli elaborati dell’uno e dell’altro).

 

 

 

L’accusa nel dibattimento non si è confrontata con i dati della causa e non ha mai dubitato, chiusa nelle sue apodittiche certezze, peraltro confutate anche da professionisti di livello mondiale, i cui elaborati, prodotti in giudizio, conducevano a considerazioni assai diverse da quelle svolte.

 

La sentenza ha parzialmente ratificato codesto modo di intendere la prova ed il diritto con una pronuncia che appare fin d’ora contraddittoria anche intrinsecamente.

 

 

 

Qualcuno disse che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.

 

Ebbene, riguardando il processo con serenità, per la qualità delle prove e dei documenti portati in causa, non riesco ad escludere che i giudici si siano purtroppo fatti condizionare (anche inconsapevolmente) da una verità emotiva o precostituita.

 

 

 

Ancora una volta è risultato cosi che la Legge è quasi uguale per tutti o meglio che la sua applicazione dipende forse eccessivamente dal fattore umano, che alla luce del “libero convincimento” consente l’espressione di giudizi, come quello di cui si tratta, ingiusti e lontani dalla realtà storica.

 

 

 

Si esaminerà con animo sereno ma attento la motivazione della sentenza e si vedrà cosa succederà nei successivi gradi di giudizio, più che certi di avere fin da ora validi motivi per l’appello.

 

 



 

 

 

 

 

 

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